Clausola di salvaguardia
La clausola di salvaguardia permette alla Commissione di analizzare i motivi che giustificano l’adozione dei provvedimenti intrapresi da uno stato facente parte della UE che limitano la libera circolazione dei prodotti marcaturi CE, quindi che si presume siano conformi ai requisiti.
Essa rappresenta anche uno strumento per informare tutte le autorità nazionali di vigilanza sui prodotti pericolosi e, quindi, per estendere le restrizioni necessarie a tutti gli Stati membri, al fine di garantire un livello di protezione equivalente in tutta la Comunità.
La clausola di salvaguardia si applica ai prodotti muniti marcatura CE richiesta dalle medesime. Quindi non può essere applicata a prodotti che non recano la marcatura CE.
La clausola di salvaguardia può essere applicata quando viene stabilita la non conformità riguardante un problema sistematico nella progettazione o in una serie completa, anche se limitata, di prodotti fabbricati. Se si tratta di un errore isolato non è necessario invocare la clausola di salvaguardia perché non serve intervenire a livello comunitario.
La clausola di salvaguardia si applica quando l’autorità nazionale competente decide di limitare o vietare l’immissione nel mercato o eventualmente la messa in servizio del prodotto o di ritirarlo dal mercato. La decisione deve riguardare tutti i prodotti della stessa partita o serie e deve avere effetti giuridici vincolanti, cioè essere seguita da sanzioni in caso di mancato rispetto e può essere oggetto di una procedura di appello. Le decisioni dei tribunali che limitano la libera circolazione dei prodotti muniti di marcatura CE nell’ambito del campo di applicazione delle direttive applicabili non sono di per sé assimilabili alla clausola di salvaguardia. Se tuttavia la procedura amministrativa avviata dall’autorità di vigilanza deve essere confermata da un tribunale, ai sensi del diritto nazionale, le decisioni non sono escluse dall’applicazione della clausola di salvaguardia.
La conformità può anche essere imposta, se l’autorità nazionale obbliga il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato ad adottare i provvedimenti necessari o se il prodotto viene modificato o ritirato volontariamente dal mercato. La clausola di salvaguardia non viene invocata, a meno che in tali casi non venga adottata una decisione formale volta a vietare o limitare l’immissione nel mercato di un prodotto o a ritirarlo dal mercato. In situazioni analoghe può essere necessario procedere ad uno scambio di informazioni tra autorità di vigilanza del mercato.
Gli elementi che giustificano l’adozione di una misura nazionale vengono stabiliti dall’autorità di vigilanza del mercato di propria iniziativa oppure si basano sulle informazioni fornite da una terza parte (consumatori, concorrenti, associazioni dei consumatori, ispettorati del lavoro, ecc.). Essi devono essere verificati per fornire prove concrete (test, esami, ecc.) che costituiscano mezzi sufficienti di prova degli errori presenti nella progettazione o nella fabbricazione di un prodotto che rimandino ad un pericolo potenziale o effettivo o ad altri elementi di non conformità sostanziale, anche se i prodotti sono costruiti, installati, sottoposti a manutenzione e utilizzati correttamente, secondo le finalità previste o modalità ragionevolmente prevedibili. C’è una certa zona d’ombra nella definizione di manutenzione e utilizzi corretti ed errati e si può ritenere che, entro un certo limite, i prodotti dovrebbero essere sicuri anche se sono sottoposti a manutenzione o sono utilizzati ai fini previsti ma in modo scorretto seppure ragionevolmente prevedibile. Nel valutare questa situazione occorre tenere in considerazione i dati forniti dal fabbricante sull’etichetta, nelle istruzioni per l’uso o nel materiale pubblicitario.
La clausola di salvaguardia può essere invocata per vari motivi, quali divergenze o errori nell’applicazione dei requisiti essenziali, applicazione erronea delle norme armonizzate o carenze delle stesse. Quando invoca la clausola di salvaguardia, l’autorità di vigilanza può aggiungere o specificare altri motivi (quali la mancata conformità con le buone pratiche di costruzione) a condizione che essi siano direttamente connessi con le cause citate in precedenza.
Se si accerta la mancata conformità alle norme armonizzato che conferiscono presunzione di conformità, il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato all’interno della Comunità ha l’onere di dimostrare la conformità ai requisiti essenziali. L’autorità competente deve decidere di adottare provvedimenti correttivi basandosi sempre sulla mancata conformità accertata ai requisiti essenziali, invocando l’applicazione della clausola di salvaguardia.