Nuove Direttive UE (Bassa Tensione e EMC)
Ricordiamo che dal 20 Aprile 2016 entreranno in vigore alcune revisioni di Direttive Comunitarie applicabili alle macchine di vostra produzione (Direttiva Bassa Tensione, Direttive EMC), o applicabili a unità di fornitura esterna (es. Direttiva ATEX).
Le revisioni sono in generale relative agli articoli contenuti nel testo di ciascuna direttiva, senza particolari variazioni “tecniche”, relativamente agli allegati. Non sono pertanto presenti novità particolari per la conformità delle macchine GDM, salvo dovere indicare i nuovi riferimenti delle Direttive nella Dichiarazione di Conformità.
Di seguito si riportano le principali Direttive che subentrano nella data citata in precedenza:
1) Direttiva ATEX 2014/34/UE (ex Direttiva 94/9/CE)
2) Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE (ex Direttiva 2006/95/CE)
3) Direttiva EMC 2014/30/UE (ex Direttiva 2004/108/CE)
4) Direttiva PED 2014/68/UE (ex Direttiva 97/23/CE) NOTA: dal 19 luglio 2016
Le direttive entrano in vigore tra pochi giorni, e anche se non sono ancora stati pubblicati i recepimenti italiani, il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha pubblicato una circolare in cui si chiarisce che le disposizioni delle Direttive elencate troveranno applicazione a partire dal giorno 20 aprile 2016 anche in caso di eventuali ritardi che potrebbero verificarsi nella definitiva pubblicazione dei decreti di recepimento italiani.
Vediamo quali sono le principali novità in merito alle Direttive Bassa Tensione ed EMC
1) Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
- Lo scopo della Direttiva è cambiato, includendo ora la protezione della salute delle persone, degli animali e dei beni, coprendo non solo i rischi elettrici, ma anche quelli di natura meccanica, chimica, o rischi alla salute causati da rumore, vibrazioni, ergonomia
- Sono state aggiunte delle procedure di sorveglianza del mercato
- Il fabbricante è l’unico responsabile per la preparazione della documentazione per la marcatura CE e per la stesura della Dichiarazione UE di Conformità che copra tutte le leggi relative al prodotto, ed è il responsabile per l’apposizione della marcatura CE
- Il fabbricante deve tenere la documentazione e la Dichiarazione UE di Conformità per 10 anni dopo l’immissione sul mercato del prodotto
- La Dichiarazione CE di Conformità deve essere tradotta nella lingua dei paesi membri in cui il prodotto è venduto
- La procedura di conformità prevista è solamente quella di controllo interno della fabbricazione (non sono richiesti organismi notificati)
- Il fascicolo tecnico deve ora contenere anche la documentazione di analisi e di valutazione dei rischi associati con il prodotto
2) Direttiva EMC 2014/30/UE
- La Direttiva intende incrementare la sorveglianza del mercato per proteggere maggiormente sia i consumatori finali che l’ambito professionale da prodotti non sicuri, inclusi quelli provenienti da paesi extra-UE
- Stabilisce maggiore chiarezza e trasparenza in relazione con l’accreditamento degli Organismi Notificati
- Chiarisce maggiormente il concetto di Marcatura CE e incrementa la sua credibilità
- Vengono introdotte nuove definizioni in materia di Fabbricante, rappresentante autorizzato, Importatore, distributore
- Vengono definiti in modo chiaro gli obblighi per ciascuno dei soggetti indicati al punto precedenti